Con il decreto-legge n. 175/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 novembre, arrivano nuove e importanti disposizioni per le Regioni sull’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER).
Il provvedimento aggiorna il decreto legislativo n. 190/2024 e introduce criteri più chiari e uniformi per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, semplificare i procedimenti autorizzativi e garantire maggiore certezza agli operatori.
Agrivoltaico: una definizione più precisa
Tra le novità, viene introdotta la definizione ufficiale di impianto agrivoltaico: un impianto fotovoltaico che garantisce la continuità delle coltivazioni e delle attività pastorali, anche attraverso moduli sollevati da terra, rotazione dei pannelli e tecniche di agricoltura digitale.
Un passaggio atteso, che mira a chiarire cosa sia realmente agrivoltaico e cosa invece debba essere considerato semplice fotovoltaico a terra.
Aree idonee su terraferma: la nuova lista
Il nuovo art. 11-bis identifica con precisione le zone in cui installare impianti FER sarà più semplice e rapido. Tra queste:
- Siti con impianti già esistenti, quando si interviene per potenziamento o rifacimento (senza aumentare l’area occupata oltre il 20% e mai in terreni agricoli per il fotovoltaico a terra).
- Aree oggetto di bonifica.
- Cave e miniere dismesse.
- Discariche chiuse o ripristinate.
- Aree delle Ferrovie, delle società autostradali e degli aeroporti.
- Beni del demanio militare o in uso ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia.
- Aree e immobili statali non destinati alla valorizzazione.
Per il fotovoltaico vengono aggiunte ulteriori aree idonee:
- interni degli stabilimenti con AIA;
- aree agricole entro 350 metri da tali impianti;
- aree lungo le autostrade entro 300 metri;
- edifici, tetti, parcheggi coperti;
- laghi di cava, miniere dismesse e invasi idrici;
- impianti del servizio idrico integrato.
Per gli impianti a biometano, sono idonee anche aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali.
Aree idonee in mare
Il nuovo art. 11-ter individua due tipologie di aree off-shore:
- Piattaforme petrolifere dismesse e le zone entro 2 miglia nautiche;
- Porti, per impianti eolici fino a 100 MW, previo aggiornamento del piano regolatore portuale.
Autorizzazioni più semplici nelle aree idonee
Con l’art. 11-quater, i procedimenti autorizzativi diventano più snelli:
- il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante;
- se l’ente non risponde entro i termini, il procedimento prosegue;
- l’iter di autorizzazione si accorcia di un terzo.
Aree UNESCO: limiti confermati
Nelle zone di protezione dei siti UNESCO resta possibile installare impianti FER solo per gli interventi previsti dall’Allegato A al d.lgs. 190/2024.
Una piattaforma digitale per raccogliere tutti i dati
Il decreto stabilisce che un provvedimento del MASE definirà il funzionamento della piattaforma digitale dedicata.
La piattaforma dovrà:
- raccogliere dati su territorio, superfici, potenziale FER;
- connettere le informazioni fornite da Regioni e Province autonome;
- includere un contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU) per le rinnovabili, per monitorarne l’impatto.
Obiettivi regionali di potenza FER
Arriva anche un nuovo Allegato C-bis, che suddivide tra le Regioni gli obiettivi annuali di potenza FER da installare, in coerenza con il PNRR.
Un modo per responsabilizzare i territori e garantire un contributo omogeneo alla transizione energetica.
Transizione 5.0: comunicazioni al GSE
Il decreto interviene anche sul credito d’imposta Transizione 5.0, semplificando i termini per correggere o integrare le domande presentate tra il 7 e il 27 novembre 2025.
Le imprese dovranno rispettare scadenze molto strette per non perdere l’accesso al beneficio.
In sintesi
Il nuovo decreto:
- chiarisce dove installare più velocemente impianti FER;
- semplifica le autorizzazioni nelle aree idonee;
- definisce le aree a mare utilizzabili per l’offshore;
- stabilisce obiettivi regionali vincolanti;
- aggiorna le regole del credito d’imposta Transizione 5.0.
La Regione Emilia-Romagna, in occasione della programmazione 2025, ha indicato un obiettivo complessivo al 2030: aggiungere circa 6.300 MW di potenza FER rispetto al 1° gennaio 2021. Al 31 marzo 2025 la potenza FER installata nella regione era circa 4.730 MW, pari al 40 % del totale elettrico regionale

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