Le novità spiegate nella Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali interventi possono ancora usufruire dei bonus edilizi nel 2025, alla luce delle ultime modifiche introdotte dalla legge di bilancio. Tra i temi trattati ci sono anche caldaie e pompe di calore.
Fine degli incentivi per le caldaie a combustibili fossili
Dal 1° gennaio 2025, non si possono più ottenere incentivi (come Ecobonus, Superbonus o Bonus ristrutturazioni) per la sostituzione o installazione di caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (gas, gasolio, carbone).
Secondo la normativa europea, non sono più incentivabili le caldaie che:
funzionano solo con fonti fossili,
non sono combinate con fonti rinnovabili (come pannelli solari o pompe di calore).
E le caldaie a gas? Dipende dal tipo di rete
Le caldaie a gas possono essere considerate a combustibili fossili, a seconda di cosa circola nella rete locale:
Se la rete del gas è alimentata principalmente da gas naturale, non sono previste detrazioni.
Se la rete è alimentata in gran parte da gas rinnovabili, gli incentivi sono possibili, ma solo se il prodotto ha alta efficienza energetica (le due classi più alte previste dalla normativa UE sull’etichettatura energetica).
In pratica, le caldaie tradizionali non rientrano tra i prodotti più efficienti e quindi non sono agevolabili, anche se usano combustibili rinnovabili.
Eccezione: le caldaie a biomassa
Fanno eccezione le caldaie:
progettate per usare combustibili liquidi o gassosi derivati dalla biomassa,
o che usano biomassa solida (come pellet o legna), se rientrano nelle classi energetiche più efficienti secondo le regole UE.
Anche stufe e microcogeneratori non sono soggetti al blocco degli incentivi, nemmeno se usano combustibili fossili.
In sintesi, dal 2025 non sono più incentivabili:
caldaie a condensazione o generatori d’aria calda alimentati a gas o altri combustibili fossili, anche se si tratta di una nuova installazione.
Restano incentivabili (fino al 31 dicembre 2024) le spese sostenute entro fine 2024, anche se i lavori vengono conclusi nel 2025.
Quali caldaie o sistemi sono ancora ammessi nel 2025
Sono ancora agevolabili nel 2025:
le pompe di calore ad assorbimento a gas, che funzionano in modo diverso rispetto alle caldaie classiche e usano energia in buona parte rinnovabile;
i sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), se assemblati in fabbrica per lavorare insieme, come previsto dal decreto del 6 agosto 2020.
La Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) riveduta stabilisce come l’UE possa raggiungere un parco immobiliare completamente decarbonizzato entro il 2050 attraverso una serie di misure e, di conseguenza, ridurre le bollette energetiche per i cittadini europei, migliorando strutturalmente la prestazione energetica degli edifici. È entrata in vigore il 28 maggio 2024.
Obiettivo generale
Contribuire alla neutralità climatica entro il 2050, attraverso:
la riqualificazione energetica degli edifici esistenti
l’introduzione di standard minimi di prestazione energetica (MEPS)
l’obbligo di edifici a zero emissioni per le nuove costruzioni
un sistema di monitoraggio e controllo armonizzato a livello UE
Strumenti operativi forniti dalla Commissione europea
1. Linee guida e modelli per i Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia (NBRP)
Scadenze per i Paesi membri:
Entro 31 dicembre 2025 → presenta bozza del piano
Entro 31 dicembre 2026 → invio del piano finale, aggiornato con le raccomandazioni UE
Pacchetto normativo e tecnico (strumenti non vincolanti ma raccomandati)
1. Regolamento delegato
Definisce il metodo per calcolare i livelli ottimali di prestazione energetica in base ai costi
Tiene conto delle specificità nazionali (es. clima, stato del patrimonio edilizio)
Accompagnato da linee guida interpretative
2. Regolamento di esecuzione
Standardizza la trasmissione dei dati dai registri nazionali all’Osservatorio europeo
Punta a un monitoraggio armonizzato e affidabile a livello UE
13 Documenti di orientamento tecnico (Allegati)
Allegato
Tema
1
Standard minimi per edifici non residenziali e traiettorie di rinnovamento degli edifici residenziali
In molte periferie italiane, interi quartieri residenziali costruiti tra gli anni ’50 e ’70 si trovano oggi in uno stato critico: bassa efficienza energetica, strutture inadeguate, scarsa accessibilità e isolamento sociale. Che fare: ristrutturare o demolire e ricostruire?
Tre studi scientifici applicati al caso di Bologna aiutano a rispondere in modo razionale, considerando gli impatti ambientali, economici e sociali.
Le opzioni in campo: tre scenari a confronto
Gli scenari analizzati sono:
Conservazione (C): manutenzione ordinaria degli edifici esistenti.
Ristrutturazione profonda (DR): cappotto termico, nuovi infissi, pompe di calore.
Ricostruzione (R): demolizione completa e nuova costruzione secondo principi di economia circolare e NZEB (edifici a energia quasi zero).
Questi sono stati comparati su un blocco urbano reale lungo 10, 30 e 60 anni usando la metodologia LCA (Life Cycle Assessment).
I risultati chiave: quando conviene ricostruire?
1. Impatto ambientale (CO₂ e consumi energetici)
A 30 anni, la ristrutturazione profonda riduce le emissioni del 64%, la ricostruzione del 58%.
A 60 anni, la ricostruzione diventa nettamente più sostenibile, con una riduzione del 75% delle emissioni contro il 50% della ristrutturazione.
2. Efficienza energetica
Il consumo energetico annuale scende da 599 MJ/m² (scenario C) a 282 MJ/m² (DR) e 232 MJ/m² (R).
3. Capacità di rigenerazione urbana
La ricostruzione permette una densificazione controllata (+60 appartamenti), maggiori spazi verdi, mobilità sostenibile, servizi di comunità e un disegno bioclimatico che ottimizza sole e ventilazione.
L’approccio proposto, chiamato “Reconstruction for Regeneration (R4R)”, integra materiali riciclabili, edifici modulari e una gestione condivisa degli spazi
Perché è importante per i cittadini e i decisori locali?
Cittadini: potranno vivere in edifici più sicuri, sani e confortevoli, con bollette energetiche più basse e migliori servizi.
Comuni e PA: possono usare strumenti GIS e modelli semplificati sviluppati negli studi per decidere dove intervenire, quanto costa e quanto si risparmia in CO₂
Investitori pubblici e privati: la ricostruzione si rivela più sostenibile nel lungo periodo, con ritorni sociali e ambientali superiori.
In sintesi: una guida per rigenerare le periferie
Nel breve termine (fino a 30 anni): la ristrutturazione è efficace per tagliare i consumi energetici.
Nel lungo periodo (oltre 60 anni): solo la demolizione e ricostruzione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi UE di neutralità climatica al 2050.
Bibliografia
Comparative simplified multi-life cycle methodology for assessing energy retrofit and demolition/reconstruction scenarios at the urban block scale–Carlo Costantino (UNIBO/Unitus)
Comparative LCA Scenarios for Urban Regeneration of Residential Building Stock. Application to an Existing High-density Urban Block in Bologna
The Process of Digitalization of the Urban Environment for the Development of Sustainable and Circular Cities: A Case Study of Bologna, Italy
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024 e aggiornato dal Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2025, n. 59 (DM 59/2025), introduce le modalità di incentivazione per impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
Il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera ARERA 727/2022/R/eel, regola il funzionamento di queste configurazioni e stabilisce i criteri di valorizzazione dell’energia autoconsumata.
Il TIAD identifica sette possibili modelli di autoconsumo:
Gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili;
Gruppi di clienti attivi;
Comunità energetiche rinnovabili (CER);
Comunità energetiche dei cittadini (CEC);
Autoconsumatori individuali “a distanza” tramite rete;
Clienti attivi “a distanza” tramite rete;
Autoconsumatori individuali “a distanza” con linea diretta.
Le CACER, ovvero le Configurazioni di Autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, racchiudono i seguenti schemi:
“Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2.2, del decreto legislativo n.199 del 2021.
“Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n.199 del 2021.
“Comunità Energetiche Rinnovabili” ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n.199 del 2021.
Secondo il Decreto CACER, possono accedere alla tariffa incentivante:
Autoconsumatori a distanza,
Gruppi di autoconsumatori,
Comunità energetiche rinnovabili (CER).
Possono invece beneficiare dei fondi PNRR:
Gruppi di autoconsumatori,
Comunità energetiche rinnovabili (CER).
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo, costituito da una pluralità di attori (pubblici e/o privati), che si organizza per produrre, consumare, scambiare e gestire localmente energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri e il territorio.
Il principale obiettivo di una CER non è il profitto, ma la generazione di benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri e la comunità locale.
Chi può farne parte?
Possono far parte di una CER:
persone fisiche (cittadini),
piccole e medie imprese (non energivore),
enti locali (Comuni, Unioni),
associazioni, enti del terzo settore, scuole, enti religiosi.
Non possono farne parte le grandi imprese, le amministrazioni centrali dello Stato o le aziende che operano nel settore della vendita di energia.
Funzionamento tecnico
Una CER opera all’interno di una rete di distribuzione elettrica sottesa alla medesima cabina primaria, condizione necessaria affinché i membri possano condividere l’energia prodotta e scambiata virtualmente.
La Produzione di energia elettrica deve provenire da uno o più impianti FER (tipicamente fotovoltaici ma non solo). La massima potenza nominale del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento di un impianto esistente, non deve essere superiore a un MW.
Per le Comunità Energetiche Rinnovabili tra i requisiti vi è che esse siano già costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio e che, in caso di imprese, la loro partecipazione avvenga in qualità di soci o membri.
Statuto e requisiti minimi
Per essere riconosciuta, una CER deve avere:
almeno due membri, uno che consuma e uno che produce energia,
un atto costitutivo che definisce l’assenza di scopo di lucro e i benefici sociali attesi,
la libertà per ogni membro di entrare o uscire volontariamente dalla comunità,
un referente incaricato di gestire il riparto dell’energia condivisa.
Inoltre:
la potenza massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
Devono risultare già costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio;
Nel caso di imprese è consentita la partecipazione come membri per le sole PMI;
Gli impianti di produzione e i punti di prelievo devono essere collegati ad una porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
Mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica, devono destinare l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato dal GSE ai sensi dell’Allegato 1 del decreto 414/2023, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.
Gli impianti devono possedere i requisiti di tutela ambientale e prestazionali necessari per rispettare il principio del “Do NO Significant Harm” (DNSH).
Chi può gestire una CER?
Il ruolo di “referente” può essere svolto:
da un membro della comunità,
da un produttore terzo (come una ESCo certificata),
oppure da un rappresentante legale designato tramite mandato.
Gli incentivi
Il DM 414/2023 introduce due misure chiave a sostegno dello sviluppo dell’autoconsumo collettivo e delle Comunità di Energia Rinnovabile (CER):
1. Tariffa incentivante per l’energia condivisa
È previsto un incentivo in conto esercizio sulla quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e condivisa all’interno di configurazioni di autoconsumo. Possono accedervi:
Comunità di energia rinnovabile (CER),
Gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente,
Autoconsumatori a distanza.
L’incentivo può essere richiesto fino al 30° giorno successivo al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata di 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio del nuovo impianto o del potenziamento ed è pari a 20 anni.
2. Contributo a fondo perduto da PNRR
È previsto un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR, per progetti situati in comuni con meno di 50.000 abitanti.
Possono beneficiarne:
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER),
Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
La scadenza per presentare le domande di contributo è fissata al 30 novembre 2025, salvo esaurimento anticipato dei fondi.
Gli impianti ammessi al contributo devono completare i lavori di realizzazione entro il 30 giugno 2026 ed entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento lavori e comunque non oltre il 31/12/2027.
Possono essere ammesse al contributo in conto capitale le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti nelle due configurazioni sopra descritte purché oltre ai requisiti tecnici già descritti sussistano le seguenti condizioni:
l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione del contributo;
possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.
Calcolo della tariffa premio
Ciascun membro delle configurazioni che accedono alla tariffa premio non varia il proprio fornitore di energia ne vede impatti diretti sulle proprie bollette ma è destinatario pro-quota – secondo le condizioni definite nello statuto o dell’accordo privatistico – di un beneficio derivante dall’energia condivisa.
L’energia condivisa è la quota di energia prodotta da un impianto rinnovabile e contemporaneamente consumata dai membri di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumatori.
In pratica, si misura quanto della produzione rinnovabile è utilizzata nello stesso istante dai membri, rispetto al prelievo dalla rete.
Esiti di convenienza di una CER in Emilia Romagna
Segue una tabella riassuntiva della convenienza di un investimento in una Comunità Energetica Rinnovabile al cui servizio viene realizzato un impianto fotovoltaico di 200 kWp in Emilia Romagna. L’analisi è eseguita considerando modulabili il campo del costo della componente energia e quello della quota di energia condivisa sul totale della energia prodotta dall’impianto. Nell’analisi è stato ipotizzando un costo di investimento medio di 1.200,00 €/kWp e costi operativi e di gestione annuali del 2% dell’investimento.
Il punto di pareggio (in assenza di contributi in conto capitale) si realizza nell’intervallo 4,5 – 8 anni, con un valore centrale di 6 anni, un valore coerente con altre dinamiche di investimento a basso rischio (*)
Nel caso per la realizzazione dell’impianto venga riconosciuto alla Comunità Energetica da Fonti Rinnovabili un contributo in conto capitale pari alla massima aliquota prevista (40 %) il punto di pareggio si riduce sensibilmente, con un intervallo 3,4 – 5,8 anni e un valore centrale di 4,3 anni.
La transizione energetica inizia dalle nostre case. Il Parlamento europeo ha recentemente approvato la nuova Direttiva sulle Prestazioni Energetiche degli Edifici, conosciuta anche come “Direttiva Case Green”, che punta a rendere il patrimonio edilizio europeo più efficiente, sostenibile e pronto ad affrontare le sfide climatiche.
Cosa prevede la Direttiva?
L’obiettivo della direttiva è chiaro: decarbonizzare il settore edilizio entro il 2050. Questo comporta una serie di misure che coinvolgeranno nuove costruzioni, ristrutturazioni e compravendite.
Ecco i principali punti:
🚫 Stop alle caldaie a gas nei nuovi edifici dal 2030 (con possibile proroga per gli impianti ibridi)
🏗️ Obbligo di ristrutturazione graduale per gli edifici più energivori (classi G e F)
🆕 Tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero dal 2030
🏛️ Edifici pubblici: dovranno dare il buon esempio e anticipare le scadenze
💡 Introduzione di sistemi di monitoraggio intelligente dei consumi
🌡️ Obbligo di predisposizione per pompe di calore, pannelli fotovoltaici, coibentazione
Cosa cambia per i cittadini?
Chi possiede una casa in classe energetica bassa (G o F) potrebbe dover intervenire entro il 2030 o 2033, a seconda dell’uso dell’immobile e della sua destinazione (abitazione privata, ufficio, locale pubblico).
Una CER è un gruppo di persone, aziende, enti pubblici o privati che decidono di collaborare per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è duplice:
Autoprodurre energia pulita, riducendo i costi in bolletta
Condividere i benefici ambientali, economici e sociali con la comunità locale
La produzione avviene tramite impianti rinnovabili (es. pannelli fotovoltaici) situati vicino ai consumatori, e l’energia non consumata viene immessa in rete e “condivisa” virtualmente tra i membri.
Chi può far parte di una CER?
La normativa italiana (aggiornata con il D.lgs. 199/2021) permette l’adesione a:
Cittadini
Condomini
Piccole e medie imprese
Enti pubblici (es. Comuni, scuole, ospedali)
Cooperative e associazioni
L’unico vincolo tecnico è che i membri siano connessi alla stessa cabina primaria di distribuzione elettrica, un criterio che valorizza le relazioni locali e la dimensione territoriale delle CER.
Perché conviene?
Partecipare a una CER offre vantaggi concreti:
Risparmio in bolletta: l’energia condivisa viene premiata con incentivi dal GSE
Indipendenza energetica: meno dipendenza dai mercati internazionali
Impatto ambientale: si riducono le emissioni e si promuove la sostenibilità
Coesione sociale: si crea valore sul territorio, coinvolgendo famiglie, imprese e PA
Accesso a fondi e bandi: le CER sono spesso prioritarie nei programmi di finanziamento europei e nazionali
Benvenuti! Questo sito nasce con un obiettivo chiaro e concreto: informare, aggiornare e coinvolgere i cittadini e gli operatori locali sui temi della transizione energetica, con uno sguardo particolare alla realtà dei Comuni dell’Unione Terre d’Acqua.
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