Archivio mensile 2 Luglio 2025

Digiancamillomarino

CACER e Comunità energetiche da fonti rinnovabili (CER): schema, vantaggi e limiti

Introduzione

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024 e aggiornato dal Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2025, n. 59 (DM 59/2025), introduce le modalità di incentivazione per impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

Il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera ARERA 727/2022/R/eel, regola il funzionamento di queste configurazioni e stabilisce i criteri di valorizzazione dell’energia autoconsumata.

Il TIAD identifica sette possibili modelli di autoconsumo:

  1. Gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili;
  2. Gruppi di clienti attivi;
  3. Comunità energetiche rinnovabili (CER);
  4. Comunità energetiche dei cittadini (CEC);
  5. Autoconsumatori individuali “a distanza” tramite rete;
  6. Clienti attivi “a distanza” tramite rete;
  7. Autoconsumatori individuali “a distanza” con linea diretta.

Le CACER, ovvero le Configurazioni di Autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, racchiudono i seguenti schemi:

  • “Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2.2, del decreto legislativo n.199 del 2021.
  • “Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n.199 del 2021.
  • “Comunità Energetiche Rinnovabili” ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n.199 del 2021.

Secondo il Decreto CACER, possono accedere alla tariffa incentivante:

  • Autoconsumatori a distanza,
  • Gruppi di autoconsumatori,
  • Comunità energetiche rinnovabili (CER).

Possono invece beneficiare dei fondi PNRR:

  • Gruppi di autoconsumatori,
  • Comunità energetiche rinnovabili (CER).

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo, costituito da una pluralità di attori (pubblici e/o privati), che si organizza per produrre, consumare, scambiare e gestire localmente energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri e il territorio.

Il principale obiettivo di una CER non è il profitto, ma la generazione di benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri e la comunità locale.

Chi può farne parte?

Possono far parte di una CER:

  • persone fisiche (cittadini),
  • piccole e medie imprese (non energivore),
  • enti locali (Comuni, Unioni),
  • associazioni, enti del terzo settore, scuole, enti religiosi.

Non possono farne parte le grandi imprese, le amministrazioni centrali dello Stato o le aziende che operano nel settore della vendita di energia.

Funzionamento tecnico

Una CER opera all’interno di una rete di distribuzione elettrica sottesa alla medesima cabina primaria, condizione necessaria affinché i membri possano condividere l’energia prodotta e scambiata virtualmente.

La Produzione di energia elettrica deve provenire da uno o più impianti FER (tipicamente fotovoltaici ma non solo). La massima potenza nominale del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento di un impianto esistente, non deve essere superiore a un MW.

Per le Comunità Energetiche Rinnovabili tra i requisiti vi è che esse siano già costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio e che, in caso di imprese, la loro partecipazione avvenga in qualità di soci o membri.

Statuto e requisiti minimi

Per essere riconosciuta, una CER deve avere:

  • almeno due membri, uno che consuma e uno che produce energia,
  • un atto costitutivo che definisce l’assenza di scopo di lucro e i benefici sociali attesi,
  • la libertà per ogni membro di entrare o uscire volontariamente dalla comunità,
  • un referente incaricato di gestire il riparto dell’energia condivisa.

Inoltre:

  • la potenza massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  • Devono risultare già costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio;
  • Nel caso di imprese è consentita la partecipazione come membri per le sole PMI;
  • Gli impianti di produzione e i punti di prelievo devono essere collegati ad una porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
  • Mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica, devono destinare l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato dal GSE ai sensi dell’Allegato 1 del decreto 414/2023, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.
  • Gli impianti devono possedere i requisiti di tutela ambientale e prestazionali necessari per rispettare il principio del “Do NO Significant Harm” (DNSH).

Chi può gestire una CER?

Il ruolo di “referente” può essere svolto:

  • da un membro della comunità,
  • da un produttore terzo (come una ESCo certificata),
  • oppure da un rappresentante legale designato tramite mandato.

Gli incentivi

Il DM 414/2023 introduce due misure chiave a sostegno dello sviluppo dell’autoconsumo collettivo e delle Comunità di Energia Rinnovabile (CER):

1. Tariffa incentivante per l’energia condivisa

È previsto un incentivo in conto esercizio sulla quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e condivisa all’interno di configurazioni di autoconsumo. Possono accedervi:

  • Comunità di energia rinnovabile (CER),
  • Gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente,
  • Autoconsumatori a distanza.

L’incentivo può essere richiesto fino al 30° giorno successivo al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata di 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio del nuovo impianto o del potenziamento ed è pari a 20 anni.

2. Contributo a fondo perduto da PNRR

È previsto un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR, per progetti situati in comuni con meno di 50.000 abitanti.

Possono beneficiarne:

  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER),
  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

La scadenza per presentare le domande di contributo è fissata al 30 novembre 2025, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

Gli impianti ammessi al contributo devono completare i lavori di realizzazione entro il 30 giugno 2026 ed entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento lavori e comunque non oltre il 31/12/2027.

Possono essere ammesse al contributo in conto capitale le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti nelle due configurazioni sopra descritte purché oltre ai requisiti tecnici già descritti sussistano le seguenti condizioni:

  • l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione del contributo;
  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  • possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.

Calcolo della tariffa premio

Ciascun membro delle configurazioni che accedono alla tariffa premio non varia il proprio fornitore di energia ne vede impatti diretti sulle proprie bollette ma è destinatario pro-quota – secondo le condizioni definite nello statuto o dell’accordo privatistico – di un beneficio derivante dall’energia condivisa.

L’energia condivisa è la quota di energia prodotta da un impianto rinnovabile e contemporaneamente consumata dai membri di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumatori.

In pratica, si misura quanto della produzione rinnovabile è utilizzata nello stesso istante dai membri, rispetto al prelievo dalla rete.

Esiti di convenienza di una CER in Emilia Romagna

Segue una tabella riassuntiva della convenienza di un investimento in una Comunità Energetica Rinnovabile al cui servizio viene realizzato un impianto fotovoltaico di 200 kWp in Emilia Romagna. L’analisi è eseguita considerando modulabili il campo del costo della componente energia e quello della quota di energia condivisa sul totale della energia prodotta dall’impianto. Nell’analisi è stato ipotizzando un costo di investimento medio di 1.200,00 €/kWp e costi operativi e di gestione annuali del 2% dell’investimento.

Il punto di pareggio (in assenza di contributi in conto capitale) si realizza nell’intervallo 4,5 – 8 anni, con un valore centrale di 6 anni, un valore coerente con altre dinamiche di investimento a basso rischio (*)

Nel caso per la realizzazione dell’impianto venga riconosciuto alla Comunità Energetica da Fonti Rinnovabili un contributo in conto capitale pari alla massima aliquota prevista (40 %) il punto di pareggio si riduce sensibilmente, con un intervallo 3,4 – 5,8 anni e un valore centrale di 4,3 anni.